Pedone distratto: le responsabilità in caso di investimento

L’eventuale imprudenza del pedone, a meno che essa non sia del tutto imprevedibile, non fa venir meno la responsabilità del conducente del veicolo in caso di investimento.

A ribadire questo principio, e con esso la massima tutela dovuta agli utenti deboli della strada, la Cassazione, con la sentenza n. 30052/22 depositata il 29 luglio 2022.

Automobilista condannato per lesioni colpose stradali gravi per aver investito un pedone

Con pronunciamento datato 2021 la Corte di Appello di Palermo, peraltro confermando la decisione dell’anno precedente del Tribunale di Agrigento, aveva condannato un automobilista, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, avendolo ritenuto responsabile del reato di lesioni personali stradali gravi per colpa consistita nella violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (art. 141 co. 1 cod. strada). All’imputato si contestava di aver investito con la sua Fiat Panda, nel 2018, mentre percorreva il centro cittadino di Campobello di Licata, non prestando la dovuta attenzione, un pedone che stava attraversando la strada, causandogli lesioni particolarmente gravi quali ematoma epidurale frontale sinistro post traumatico con associate varie fratture tra cui quella dell’orbita sinistra, della mandibola e di un piede.

L’imputato ricorre per cassazione lamentando la condotta imprudente della vittima

L’imputato tuttavia ha proposto ricorso anche per Cassazione, lamentando la violazione da parte dei giudici dei principi in tema di valutazione della prova e della manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, la sentenza di condanna a suo carico sarebbe stata frutto di un manifesto travisamento della prova con l’affermazione che la persona offesa non aveva posto in essere alcuna condotta in violazione delle norme cautelari. Al contrario, per l’automobilista la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di valutare che durante l’attraversamento il pedone, per sua stessa ammissione, stava parlando al cellulare e si trovava in una strada ad angolo, non tenendo in considerazione neppure le dichiarazioni di un testimone circa l’esatto punto d’impatto, che sarebbe avvenuto all’incrocio tra due vie dove non vi erano strisce pedonali.

Il pedone avrebbe attraversato mentre parlava al cellulare e fuori dalle strisce

Un’omissione, questa, che avrebbe viziato l’intera motivazione determinando gravi incongruità e contraddizioni. Insomma, i giudici territoriali, secondo la tesi difensiva, piuttosto che evidenziare le lesioni riporte dalla vittima, avrebbero dovuto verificare se l’incidente fosse stato determinato da una condotta imprudente e imprevedibile della parte lesa, come sarebbe effettivamente emerso dagli elementi poi travisati, e non avrebbero in alcun modo valutato la versione alternativa fornita dalla difesa, che invece avrebbe dovuto determinare l’assoluzione dell’imputato in applicazione del principio del “al di là di ogni ragionevole dubbio”.

Ancora, il ricorrente si doleva del fatto che la Corte territoriale non avesse fornito nel provvedimento impugnato alcuna valutazione sulla prevedibilità ed evitabilità dell’evento, evidenziando come la Corte territoriale avesse da un lato sottolineato  l’importanza del rispetto delle regole cautelari da parte di tutti gli utenti della strada, compresi i pedoni, ma poi non avesse di fatto esaminato la condotta della persona offesa, che sarebbe stata incurante delle regole cautelari come emerso dall’istruttoria dibattimentale. In conclusione, nessuna manovra di emergenza poteva esigersi dall’imputato alla luce della condotta colposa tenuta dalla vittima che aveva attraversato la strada in un tratto privo di strisce pedonali e conversando con il cellulare all’orecchio senza prestare la dovuta attenzione.